Sta per essere emanata la direttiva ministeriale. Prime indiscrezioni da un incontro di informativa con i sindacati.
di: Sergio Andreatta
Il direttore generale del personale, dott. Luciano Chiappetta, durante un incontro con le organizzazioni sindacali dell’Area V e del comparto scuola che si è tenuto presso la direzione generale del personale del MIUR, ha dato alcune informativa sulle prossime modalità di pensionamento del personale della scuola. La necessità di approfondire alcune problematiche sollevate dall’art. 72 della L. 133, tra cui il cosiddetto “pensionamento coatto”cui abbiamo dedicato in precedenza due nostri articoli, ha ritardato l’emanazione del decreto ormai imminente e della relativa nota applicativa. Ed ecco alcuni interessanti appunti e le scadenze da tener d’occhio:
- le domande di pensionamento dovranno essere prodotte dal personale docente ed ata entro il 26 gennaio 2009;
- i dirigenti scolastici che intendano essere collocati in pensione a partire dal 1 settembre 2009 devono rispettare tale scadenza, ferma restando la possibilità loro riconosciuta dal CCNL/2006, art. 27 e seguenti, di utilizzare il preavviso di 3 mesi rispetto alla data di decorrenza del pensionamento;
- in ordine al mantenimento o meno in servizio dei dirigenti con 40 anni di contribuzione fino ai 65 anni di età sono state sciolte le riserve sollevate dall’art. 72 della recente L. 133 e recepite positivamente le istanze espresse, tra cui quella presentata dallo scrivente, anche per la precisa disposizione del CCNL dell’Area V. Di conseguenza al compimento dei 40 di contribuzione i dirigenti saranno comunque mantenuti in servizio, anche senza domanda, fino al compimento dei 65 anni di età;
- il mantenimento in servizio del personale docente ed ata oltre i 65 anni di età sarà valutato dal dirigente della scuola di appartenenza;
- la richiesta di mantenimento in servizio dei dirigenti scolastici oltre il sessantacinquesimo anno di età sarà, invece, valutata dal direttore dell’USR di appartenenza. In ordine alla decisione, restano ferme le procedure previste dall’art. 20 del CCNL/2006 (la verifica dei risultati e la valutazione del dirigente) e le responsabilità dello stesso direttore generale in ordine all’aggravio di spesa che potrebbe conseguire dalla sua decisione di non accogliere la richiesta;
- una direttiva per il personale docente ed ata che terrà conto delle disposizioni contenute nell’art. 72 della L.133/2008 e della successiva circolare 10/2008 del Ministro Brunetta, specificherà a breve i criteri per il mantenimento in servizio oltre i 40 anni di contribuzione o il compimento dei 65 anni di età.
AGGIORNAMENTO: In data 9 gennaio 2009 viene pubblicato il D.M. n.2 e la C.M. n.3, prot. n. AOODGPER 198 (Cessazione dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative) che confermano esattamente quanto sopra anticipato, compresa la data del 26 gennaio per la presentazione delle domande.