22nd Dic, 2008

Niente “pensionamento coatto” per i dirigenti scolastici

Sta per essere emanata la direttiva ministeriale. Prime indiscrezioni da un incontro di informativa con i sindacati.

di: Sergio Andreatta

Il direttore generale del personale, dott. Luciano Chiappetta, durante un incontro con le organizzazioni sindacali dell’Area V e del comparto scuola che si è tenuto presso la direzione generale del personale del MIUR, ha dato alcune informativa sulle prossime modalità di pensionamento del personale della scuola. La necessità di approfondire alcune problematiche sollevate dall’art. 72 della L. 133, tra cui il cosiddetto pensionamento coattocui abbiamo dedicato in precedenza due nostri articoli, ha ritardato l’emanazione del decreto ormai imminente e della relativa nota applicativa. Ed ecco alcuni interessanti appunti e le scadenze da tener d’occhio:

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  • le domande di pensionamento dovranno essere prodotte dal personale docente ed ata entro il 26 gennaio 2009;
  • i dirigenti scolastici che intendano essere collocati in pensione a partire dal 1 settembre 2009 devono rispettare tale scadenza, ferma restando la possibilità loro riconosciuta dal CCNL/2006, art. 27 e seguenti, di utilizzare il preavviso di 3 mesi rispetto alla data di decorrenza del pensionamento;
  • in ordine al mantenimento o meno in servizio dei dirigenti con 40 anni di contribuzione fino ai 65 anni di età sono state sciolte le riserve sollevate dall’art. 72 della recente L. 133 e recepite positivamente le istanze espresse, tra cui quella presentata dallo scrivente, anche per la precisa disposizione del CCNL dell’Area V. Di conseguenza al compimento dei 40 di contribuzione i dirigenti saranno comunque mantenuti in servizio, anche senza domanda, fino al compimento dei 65 anni di età;
  • il mantenimento in servizio del personale docente ed ata oltre i 65 anni di età sarà valutato dal dirigente della scuola di appartenenza;
  • la richiesta di mantenimento in servizio dei dirigenti scolastici oltre il sessantacinquesimo anno di età sarà, invece, valutata dal direttore dell’USR di appartenenza. In ordine alla decisione, restano ferme le procedure previste dall’art. 20 del CCNL/2006 (la verifica dei risultati e la valutazione del dirigente) e le responsabilità dello stesso direttore generale in ordine all’aggravio di spesa che potrebbe conseguire dalla sua decisione di non accogliere la richiesta;
  • una direttiva per il personale docente ed ata che terrà conto delle disposizioni contenute nell’art. 72 della L.133/2008 e della successiva circolare 10/2008 del Ministro Brunetta, specificherà a breve i criteri per il mantenimento in servizio oltre i 40 anni di contribuzione o il compimento dei 65 anni di età.

AGGIORNAMENTO: In data 9 gennaio 2009 viene pubblicato il D.M. n.2 e la C.M. n.3, prot. n. AOODGPER 198 (Cessazione dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative) che confermano esattamente quanto sopra anticipato, compresa la data del 26 gennaio per la presentazione delle domande.

Commenti

La pressione che abbiamo esercitato ha portato risultato, non per la forza – credo – ma per l’intelligenza giuridica usata. Non credo, infatti, sia stato solo per il minacciato ricorso in massa davanti al TAR.

Ho inoltrato relazioni e fatto inoltrare molte puntuali osservazioni dai colleghi dirigenti scolastici di Latina, Frosinone e Roma prima ancora che si muovessero le Associazioni. Sono, anche per gli effetti personali, molto soddisfatto.

Ma che razza di disparità di trattamento è questa nuova interpretazione dell’art. 72.
1° I dirigenti scolastici sembrano godere di un privilegio che li trattiene in servizio anche senza domanda
2° I docenti ed il peronbale ATA sono mantenuti in servizio su piacere del dirigente.
Immaginiamoci cosa succede negli enti locali, se detto provvedimento interessasse i dirigenti ed i suoi preposti. Ci troveremo di fronte ad una stravagante modifica del P. Impiego
Ma come si può accettare una tale proposta senza che venga modificato lo stato giuridico del personale della scuola. I Docenti ed il personale ATA non sono dipendenti del Dirigente e quest’ultimo ancora non ha la piena legittimità a trattare i lavoratori della scuola quali dipendenti della propria azienda. Se così fosse anche i trasferimenti verrebbero concessi sul piacere del dirigente, invece essi si accordano, su richieste dei dipendenti, dal Ministero che ne emana i regolamenti, ne vaglia le istanze e ne coordina i movimenti. Mi pare che stiamo dando i numeri, più che occuparci di pubblica amministrazione.
I conflitti sanno numeropsi ed i TAR e gli avvocati avranno di che lavorare.
Brunetta poteva interessarsi di qualche alttrra cosa invece di movimentare un settore, pur scassato ma operante, quella della Pubblica Amministrazione che ha regole aminiostrative collaudate e rispettose dei diritti consolidati da anni di contrattazioni e di disposizioni divenute consuetudini. Ai Dirigenti, scolastici, poteva sollevarli il morale promuoverndoli ad un livello superiore nella scala gerarchica, della P.A.di cui sono al gradino più basso.

cosi il brunetta vuole creare posti di lavoro, mantenendo in servizio anche chi ha raggiunto i 40 anni di servizio?
ecco che un po alla volta vengono fuori le bufale della destra.

Le bufale sono di destra non meno che di sinistra. Non discuto le vostre osservazioni ma plaudo al ristabilimento del mio buon diritto costituzionale, insopprimibile, al lavoro entro i limiti della legge ordinaria fino a 65 anni. Condivido anche la necessità di valutare l’operato ma di tutti, eh?!

Il Dirigente Scolastico Regionale “Sanzo” , deve aver messo un po di paura ai dirigenti delle istituzioni locali. Il tutto sta nel non far discutere i provvedimenti della Gelmini, nei collegi dei docenti, perchè essi dovevano calarsi nelle scuole senza far danno al “Capo”. Ora che la Ministra ha in parte modificato i suoi intedimenti si potrebbe parlare un po del casino che ha creato e del danno che ricevono i nostri discenti?.

Raffaele Sanzo, il direttore generale dell’USR per il Lazio (per la precisione) non ha messo proprio nessuna paura a nessuno. Anzi… Bisognerebbe conoscere la sua storia sindacale nella CISL e professionale importante prima di giudicarlo. Alcuni Collegi dei Docenti hanno discusso il provvedimento “Gelmini” altri no, in una varietà di posizioni, peraltro ben consapevoli tutti che una legge dello stato non si può boicottare ma si ottempera. Io, come dirigente scolastico, sono chiamato e pagato per dare garanzie (buone garanzie) istituzionali all’utenza; altrove su giornali e blog sono libero di esprimere le mie opinioni personali e politiche (nessuno in verità me lo ha mai vietato) non sempre coincidenti con quelle della legge 133 appena approvata… anzi. E, tuttavia, una certa demagogia, più accasata in una certa sinistra che altrove, non ha prodotto mai bene allo Stato semmai, direttamente,… proprio il governo Berlusconi, dopo aver causato, insieme a Mastella (un altro buono per i cazzi suoi!) la caduta del governo Prodi. Di che ci si lamenta ora? Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Ciao collega,
mi pare che la questione del pensionamento coatto dei dirigenti si riproponga tal quale, in queste ultime ore, e che le questioni che sembravano risolte ora non lo siano più.
Si deve solo attendere la direttiva per il pensionamento coatto, o ci sono ancora speranze?
Puoi farmi sapere qualcosa via e-mail?
Grazie,
Sebastiano Villani

La C.M. n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica registrata dalla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2008 non ha dissolto, infatti, i tanti dubbi esistenti.
Dobbiamo soltanto aspettare la Direttiva, in attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della Legge n. 133/08 e sperare che le osservazioni che abbiamo fatto presente in tanti (interessati, sindacati, associazioni,…) siano favorevolmente accolte
Le O.O.S.S. e l’A.N.P. considerano, per varie ragioni, peggiorative le modifiche apportate alla CM n. 10 del Dipartimento della funzione pubblica rispetto alla ratio del testo originale della circolare e dello stesso articolo 72 della legge 133/08.
La C.M. n. 3 del 9 gennaio 2009 di accompagnamento del D.M. n. 3 lascia margini di ambivalenza non definendo la questione una volta per tutte. E qualsiasi interpretazione al momento sembrerebbe un azzardo.
Se, però, nella Bozza di Direttiva si accenna all’automatismo dei 65 anni d’età ai fini del pensionamento ciò potrebbe anche voler dire, tra le diverse interpretazioni possibili, che fino al limite di età dei 65 anni nessuno potrebbe applicare il pensionamento coatto per il dirigente scolastico con 40 di contributi, salvo una valutazione negativa del suo operato.
Ma non ci resta che attendere ancora un po’.

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