Scuola e società: Tutti volevano sapere se Andreatta*, il primo dirigente scolastico nato a Latina, il decano dei dirigenti del Lazio e forse d’Italia, sarebbe stato costretto dai molti suoi anni di servizio al “pensionamento coatto” o no.
Incontro questa mattina al M.I.U.R.. Dopo tre decreti qualche chiarimento. Rispetto all’applicazione del comma 11 dell’articolo 72, L. 133/2008, che riguarda la possibilità di pensionamento, con 6 mesi di preavviso, del personale che abbia maturato 40 anni di contribuzione, ma che non abbia il requisito dei 65 anni di età (è il caso del 62 enne, dirigente scolastico del IV Circolo didattico di Latina prof. Sergio Andreatta con 43 anni di servizio, due all’ENAOLI e ben 41 di ruolo nello Stato di cui 31 da direttore-dirigente), la situazione sembrava ancora interlocutoria.
Già molti nell’ambiente scolastico pontino, e soprattutto quelli che si propongono a suoi successori, si chiedevano se il noto dirigente scolastico decano, vicino al pensiero del governatore Draghi sul pensionamento, sarebbe stato costretto a lasciare il suo ufficio dirigenziale dalla recente legislazione sul “pensionamento coatto” a “colpa” del suo precoce inserimento nel mondo del lavoro.
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L’informativa data proprio questa mattina ai Sindacati e all’ANP nel corso di un incontro al M.I.U.R., Dipartimento per l’istruzione, sembra assicurare, invece, che il pensionamento, tra l’altro da annunciare con un preavviso di sei mesi, potrà essere disposto soltanto in presenza di esuberi a livello regionale o in presenza di valutazione negativa, adeguatamente documentata “a condizione che siano state attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 37 del CCNL dell’Area V”.
In tutti gli altri casi i presidi dovranno essere mantenuti in servizio fino al compimento del limite massimo di età (gli ordinari 65 anni) o, a domanda di proroga se non hanno compiuto il massimo di servizio, fino ai 67 anni di età.
L’Amministrazione eserciterebbe, quindi, il potere di risolvere il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici che abbiano maturato i 40 anni di contributi solo nel caso in cui esista per gli stessi una situazione di esubero a livello regionale [situazione che non si verificherà per il prossimo anno 2010/’11 non soltanto nel Lazio ma in nessuna regione d’Italia] o che si sia in presenza di una valutazione negativa “con adeguata e puntuale documentazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato”.
Ecco, finalmente, un po’ di necessaria chiarezza per gli interessati che sono migliaia in tutta Italia.
Ma sembrerebbe che, anche per negare lo stesso mantenimento in servizio a domanda fino ai 67 anni di età, l’Amministrazione dovrà rispettare le due medesime condizioni.
Naturalmente il sottoscritto che si è battuto fin dall’inizio con azioni e articoli e promuovendo sulla Rete uno scambio di opinioni per un ammorbidimento del provvedimento sul cosiddetto “pensionamento coatto”, ingiusto verso la dignità della persona e ingrato verso il know-how professionale acquisito, non può che dichiararsi soddisfatto ora dell’interpretazione ministeriale e affidarsi ad una coscienziosa autoanalisi per il miglior… addio alle armi. Quando sarà.
* (vincitore del concorso ordinario per direttore didattico bandito dal Min. P.I. con il D.M. del 28.01.1977)