1st Apr, 2010

Dirigenti scolastici e pensionamento coatto

Pensionamento coatto  / Per i dirigenti scolastici possibilità di trattenimento in servizio fino ai 67 anni d’età.

 

Il dirigente che abbia ricevuto ultimamente dall’ USR la lettera di preavviso può opporsi e ottenerne il recesso.

giovane-pensionato.jpgDi fronte ad alcuni quesiti postimi da alcuni colleghi, ultimamente di Reggio Calabria, Torino e Cisterna di Latina, che hanno ricevuto nelle settimane scorse dal loro USR la lettera di preavviso al pensionamento perché hanno compiuto 65 anni e 40 di contributi e a cui vorrebbero opporsi, ricordo che il Miur ha emanato il 24-02-2010 la nota Prot. n. AOODGPER. 2167, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti definitivi, relativi ai dirigenti scolastici, in merito all’applicazione della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Con questa nota trovano finalmente risposta i dubbi suscitati dalla precedente nota, prot. n. AOODGPER. 1053 del 29.1.2010, nella quale non c’era un chiaro ed esplicito riferimento al personale interessato. Ora, invece, con la nota n. 2167/2010 opportunamente si è precisato che per i dirigenti continua ad essere applicato il comma 5 dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, che prevede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva.
Le modifiche introdotte dall’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, sostituite dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, riguardano soltanto la possibilità riconosciuta all’Amministrazione di negare tale mantenimento in servizio in due casi e cioè soltanto: 1) in presenza di esuberi a livello regionale o 2) a seguito di valutazione negativa. Quod lex voluit, dixit.

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