16th Nov, 2010

Vigilanza sui minori da parte dell’istituzione scolastica

Vigilanza rinforzata nelle scuole del Circolo dopo l’inquietante tentativo di sottrarre un bambino ad una scuola dell’infanzia.

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE

 IV CIRCOLO DI LATINA

 Nota prot. n.5391 /A1f del 16.11.2010

UFFICIO DEL DIRIGENTE

 

COMUNICAZIONE URGENTISSIMA

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Con la presente Circolare, dopo il grave episodio che stava per accadere in una nostra scuola, si richiamano tutti i principi giurisprudenziali e le linee operative già fornite in precedenza da questa dirigenza per la migliore sorveglianza dei minori, bambini delle scuole dell’infanzia e ragazzi delle scuole primarie del IV Circolo didattico di Latina. La sicurezza del minore e la sua tutela preventiva sono i primi tra gli obblighi che l’istituzione è tenuta a garantire.

Alcuni giorni fa, in una nostra scuola statale dell’infanzia,

 

 

 

 

 

 

 

sembra che sia stato perpetrato un preoccupante tentativo volto a sottrarre un bambino di 4 anni. La prontezza di spirito e la professionalità della docente di sezione sono servite a sventare il criminoso disegno, qualora il fatto non possa essere altrimenti inquadrato come il frutto di un grave equivoco linguistico (trattandosi di stranieri). Resta il fatto che i genitori, sollecitamente informati dall’insegnante, hanno subito provveduto a sporgere denuncia in Questura e che la stessa sta ora svolgendo le necessarie indagini sull’autrice, un’ ultracinquantenne straniera nel frattempo rifugiatasi all’estero.

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I Codici Civile e deontologico-professionale impongono, come noto, precisi obblighi  di  vigilanza sistematica sui minori affidati. La eventuale responsabilità a seguito di inosservanza è aggravata dall’art. 2048 del c.c.

Soffermandomi sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l’art. 2048 , 3° c  del c.c. prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando“, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sui minori, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Occorre perciò che tutti gli Insegnanti del IV Circolo (come” precettori ” di cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C.) e il personale ATA, pienamente consapevoli e responsabili, continuino a porre ogni più scrupolosa attenzione a chi consegnano i bambini / alunni al termine dell’attività scolastica e/o a chi si presenti (magari anche munito di delega) per il loro prelievo.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell’art. 2043, causa del danno ingiusto patito dall’alunno/a, viene individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l’evento che grava sui docenti (e in subalternità sui collaboratori scolastici) in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l’orario scolastico. Dunque, sia che si applichi l’art. 2048 c.c. o l’art. 2043 c.c., con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli “minori” e che restano per loro “sospesi” per il periodo di tempo connesso all’affidamento scolastico.

La giurisprudenza, nel caso di omissioni, ha sempre adottato criteri di norma rigorosi nel valutare la condotta del personale scolastico nell’esercizio dell’obbligo della vigilanza.

LA VIGILANZA SULL’ALUNNO E’ DI PREVALENTE RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE.

Per ricorrente giurisprudenza l’obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica e quindi dal momento del suo ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita (sulla pertinenza dei cortili scolastici, e per regolazione delle tutele, è stata emanata da questa Direzione didattica del IV Circolo di Latina un’ordinanza  che pone in capo ai genitori o ai loro delegati la vigilanza sui minori  prima della consegna ai docenti (in ingresso) e dopo la riconsegna dagli stessi (in uscita). L’obbligo della vigilanza comprende anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se lo stesso è organizzato in proprio dall’istituto (quindi ovviamente anche durante il trasporto per visite culturali, teatro e altro…). La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito all’alunno l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (a tal proposito vige Ordinanza di divieto nel IV Circolo).

Nel lasso di tempo vigilato dai docenti e dai collaboratori scolastici rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc.

Gli alunni sono affidati agli insegnanti, di norma ed è così anche nel IV Circolo, tramite provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici  (o da loro delegati) relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell’orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l’assistenza alla mensa e a tutti i progetti e le altre attività collegate al completamento dell’orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula per accogliere e vigilare sugli alunni.

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I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, siano ad essi affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, o comunque affidati per necessità, nell’ambito tanto dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive (quote del curricolo locale o di progetto) di insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti.

Quindi, con la presente Circolare, si ribadisce la necessità della massima vigilanza e attenzione, addirittura, estesa ai genitori, se divorziati, andando sempre ad appurare prima dell’affido a chi esso (affido dell’alunno) legalmente competa.

Con riconoscenza per l’azione di puntuale e meritoria vigilanza fin qui svolta a tutela dei minori ma ancor più significativamente per l’impegno educativo e didattico profuso con efficacia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. Sergio Andreatta

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